LO STATUTO
Art. 1
DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA
E' costituita con sede in Via della Libert à s.n.c 88048 Sambiase di Lamezia Terme. l'Associazione di volontariato denominata "IL GIRASOLE".
L'Associazione ha durata illimitata, e i contenuti e la struttura dell' Associazione sono democratici.
Art. 2
FINALITÀ
L'Associazione persegue esclusivamente finalità di utilità e di solidarietà sociale, non ha fini di lucro e si propone il conseguimento dei seguenti scopi:
- Promuovere ad ogni livello della vita sociale, l'integrazione reale delle persone in situazione di handicap;
- Controllare che vengano attuati tutti i servizi sociali e sanitari in materia di handicap;
- Proporre, d'intesa con gli enti di riferimento, iniziative concrete per il superamento dell'emarginazione sociale delle persone disabili, in particolare applicando le normative esistenti;
- Promuovere la cultura dell'autoaiuto tra le famiglie delle persone con disabilità;
- Mobilitarsi contro ogni forma di discriminazione rivolta ai cittadini disabili e alle loro famiglie.
L'Associazione può compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, aventi pertinenza con gli scopi associativi. Per il raggiungimento di tali scopi, l'Associazione potrà usufruire di contributi erogati da enti pubblici e privati, e potrà' stipulare delle convenzioni con enti pubblici e privati.
L'Associazione potrà utilizzare l'opera del volontariato e degli obiettori di coscienza in servizio civile.
ASSOCIATI E FONDO COMUNE
Art. 3
ADERENTI
Possono aderire all'Associazione persone con disabilità, genitori e/o familiari di persone disabili che si riconoscono negli scopi dell'associazione.
Si potrà aderire all'associazione dopo aver partecipato per un periodo non inferiore a sei mesi alle attività dell'associazione e presentando domanda di ammissione, in cui l'aspirante dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell' Associazione.
L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
Il numero degli associati è illimitato.
Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.
E previsto un rimborso delle spese vive sostenute, solo in presenza dei fondi necessari.
Fanno parte dell'Associazione:
a) Soci Effettivi.
b) Soci Sostenitori
I soci effettivi costituiscono la base sociale ed hanno potere decisionale.
Partecipano all'attività e alla gestione associativa per l'attuazione degli scopi sociali.
Garantiscono una presenza costante agli incontri e alle iniziative dell'associazione.
Hanno l'obbligo di versare una quota associativa fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.
La qualità di socio non è trasmissibile.
Ognuno ha diritto ad un voto in assemblea.
I soci sostenitori sono coloro che pur non partecipando alla gestione associativa, contribuiscono economicamente alle finalità indicate negli scopi sociali.
I soci sostenitori hanno diritto di ricevere ogni anno una relazione sull'attività svolta .
Essi non hanno diritto di voto in assemblea ma solo di parola , essendo il loro contributo offerto a titolo di liberalità.
Art. 4
ESCLUSIONE E MOROSITÀ DEL SOCIO
Gli aderenti cessano di appartenere all'associazione :
- per dimissioni volontarie;
- per non avere effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
- per morte;
- per gravi motivi o gravi inadempienze alle norme legislative o statutarie;
- per aver disertato le riunioni e le attività associative per almeno due anni;
Art. 5
FONDO COMUNE
Il fondo comune é costituito da:
- quote associative e contributive degli associati nelle misure stabilite dal Consiglio Direttivo;
- beni acquistati con i contributi degli associati;
- contributi di enti pubblici e privati e di privati cittadini;
- contributi dello Stato e di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- corrispettivo di convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- elargizioni da sponsor e da sostenitori vari.
I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
Ogni operazione finanziaria è disposta dal presidente o da uno o più membri delegati dal presidente.
Gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alle attività istituzionali dell'Associazione e di quelle ad esse direttamente connesse.
ORGANI SOCIALI
Sono organi sociali:
- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Collegio dei Revisori dei conti;
Art. 6
ASSEMBLEA DEI SOCI
L'assemblea dei soci rappresenta l'universalità degli associati, e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. Le eventuali impugnature devono essere proposte ai sensi e nei termini di legge.
L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte l'anno nei tempi di legge per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
L'assemblea straordinaria deve essere convocata quando gli amministratori ne ravvisano la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei soci.
L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale .
Le convocazioni dell'assemblea devono essere fatte a cura del Consiglio Direttivo con raccomandata, ai soci effettivi almeno otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal Libro dei Soci.
L'assemblea però potrà deliberare anche in mancanza di tale formalità qualora siano presenti tutti i soci.
Hanno diritto di intervenire all'assemblea solo i soci che risultino iscritti nel libro dei Soci almeno un mese prima di quello fissato dall'assemblea.
Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altro socio.
Ogni socio non può avere più di due deleghe.
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da altra persona designata dall'assemblea.
Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario anche non socio.
Le deliberazioni dell'assemblea debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, nelle assemblee straordinarie e quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.
L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci effettivi e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L'assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti :
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- elegge i membri del consiglio direttivo;
- elegge i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
- approva il programma delle attività dell'associazione;
L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, dello statuto, sullo scioglimento dell'associazione la devoluzione del fondo comune e del patrimonio.
Art. 7
CONSIGLIO DIRETTIVO
L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre membri nominati dall'assemblea.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente ; può nominare inoltre tra i suoi membri uno o più amministratori delegati fissandone i relativi poteri.
Il Consiglio può nominare procuratori o direttori tecnici, anche estranei al Consiglio, per determinati atti, categorie di atti o funzioni.
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Il Consiglio Direttivo si riunisce anche fuori dalla sede sociale, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri.
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente con raccomandata da spedirsi ai membri almeno tre giorni prima dell'adunanza.
Nei casi di urgenza, la convocazione può essere fatta con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima.
Qualora siano presenti tutti i membri in carica, non sono richieste formalità di convocazione.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dai membri in carica.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi associativi, esclusi quegli atti che la legge e lo statuto riservano tassativamente all'assemblea.
Art. 8
IL PRESIDENTE
Al Presidente, che è anche presidente dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.
Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.
Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.
In caso di necessità e di urgenza assume provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte da un membro da lui delegato.
Art. 9
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea.
Esso elegge nel suo seno il Presidente.
Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli artt.2403 e seguenti del codice civile.
Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.
Il Collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta firmata e distribuita a tutti gli aderenti.
Art. 10
GRATUITÀ DELLE CARICHE
Tutte le cariche sociali sono gratuite, esse hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate.
Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
Art. 11
GESTIONE E BILANCIO
Per far fronte alle spese di gestione i soci effettivi sono tenuti a versare il contributo annuale che sarà fissato dal Consiglio Direttivo.
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo provvederà a redigere il bilancio consuntivo per l'esercizio trascorso e preventivo per l'esercizio successivo, corredandoli della relazione sull'andamento della gestione dell'associazione.
Art. 12
SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
L'assemblea degli associati dichiara lo scioglimento dell'associazione quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile e negli altri casi previsti dalla legge. Nomina inoltre uno o più liquidatori fissandone i poteri.
I fondi e i beni che residuano dopo il pagamento di tutte le possibilità sono devoluti ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, conformi allo spirito e agli scopi dell'associazione.
Art. 13
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 40 Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme dettate in materia dal Codice Civile e dalle leggi speciali in materia.
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